Prima della “Buona scuola”… c’è la Legge di stabilità

Posted on 18 ottobre 2014

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simbolo della legge

by ARASAAC

Mentre i dirigenti scolastici vengono richiamati all’ordine sulla necessità di diffondere urbis et orbis la buona novella, il Governo fa le vere riforme – come è ormai tradizione – attraverso la diminuzione delle risorse destinate a istruzione e formazione e la svalutazione ulteriore del lavoro docente, soprattutto a livello organizzativo.

E’ particolarmente istruttivo leggere a tale proposito l’art.28 della bozza della Legge di stabilità, declinandolo alla luce degli effetti che avrà sul funzionamento concreto degli istituti scolastici.

Il comma 1, sicuramente più noto, è quello che trasforma le Commissioni d’esame per la maturità prevedendo la loro composizione con membri esclusivamente interni (che non avranno diritto ad alcun compenso sul modello degli insegnanti della scuola primaria quando esisteva l’esame di licenza elementare, per intenderci). Sul regalo fatto agli esamifici/diplomifici, si sono espresse anche voci che sicuramente non possono essere tacciate di gufare contro la “buona scuola” (renzianamente intesa).

Il comma 2 riduce di 200 milioni i fondi destinati alla scuola per l’Europa di Parma. Apparentemente ci interessa poco ma è interessante ricordare lo sperpero di soldi di cui è stata oggetto mentre le scuole pubbliche venivano sistematicamente saccheggiate, come dimostra la costante diminuzione degli stanziamenti per i fondi di istituto (partiti da 269 milioni di euro nel 2001 e ridotti di oltre il 70% già nel 2011), confermata dal comma 4 che decurta di ulteriori 30 milioni le risorse destinate all’autonomia scolastica. Questo significa mettere le scuole in balia del mercato e dei finanziamenti esterni: una scelta politica ben precisa, coerentemente perseguita in tutti questi anni.

Il comma 6 prevede invece l’eliminazione di qualsiasi tipo di esonero (anche parziale) per i collaboratori del Dirigente Scolastico, (già fortemente ridimensionati in passato), che getterà nel caos le scuole SENZA dirigente scolastico. Come si legge su Tecnica della scuola

La nuova regola non tiene affatto conto però di una questione fondamentale: un conto è eliminare gli esoneri dei docenti che svolgono la funzione di collaboratore nelle scuole dove c’è un dirigente titolare; tutt’altra questione è farlo laddove c’è solamente un reggente.
D’altra parte lo stesso “decreto Carrozza” del settembre 2013 aveva previsto (5° comma dell’articolo 17) che nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza nelle regioni dove non si erano ancora concluse le procedure concorsuali si poteva addirittura derogare dai limiti numerici fissati dall’articolo 459 del TU del 1994.

Segue l’impossibilità di supplenze per il personale ATA per i primi 7 giorni di assenza (comma 8), tirando fuori la carta magica delle “ore eccedenti” da attribuire ad altri colleghi ma non tenendo conto che, in particolare per i collaboratori scolastici, l’organico è già largamente insufficiente, soprattutto nella fascia infanzia-primaria. Se ci aggiungiamo il taglio di 2020 unità (comma 10) il quadro è agghiacciante.

Dulcis in fundo, eccoti qui il colpo da maestro: niente più sostituzioni per i docenti assenti un giorno (comma 9), a dir la verità già adesso non troppo frequenti Questo significherà che le classi verranno smistate sempre più spesso per far fronte all’assenza del docente, con buona pace della qualità didattica e delle lamentele delle famiglie. Eppure la sentenza della Corte dei conti numero 59, depositata il 29 gennaio 2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza – se mancano docenti a disposizione – deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio [qui l’intervento di Nocera in riferimento alla sostituzione dell’insegnante di sostegno].

E qui mi fermo, con l’invito reiterato a esercitarsi con il fatidico “combinato disposto” prima di farlo con i massimi sistemi: si hanno indubbiamente le idee più chiare.